Art. 7.
(Compiti operativi delle ASL).

      1. Le ASL provvedono con proprio personale specializzato, con la collaborazione dei medici di medicina generale e dei medici del reparto che hanno autorizzato la dimissione del paziente terminale, alla predisposizione di protocolli terapeutico-assistenziali che prevedono gli interventi sanitari e sociali più adeguati e il controllo degli eventuali soggetti convenzionati esterni di cui all'articolo 6.